CIRC. N. 231 ISCRIZIONI ESAMI DI STATO 2024-25
Si avvisano studentesse e studenti che per accedere all’Esame di Stato è necessario produrre domanda d’iscrizione al Dirigente Scolastico corredata dall’attestazione di versamento di € 12,09 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA”. Il versamento deve avvenire entro e non oltre il 30 dicembre 2024.
Circ. n. 231
Busto Arsizio, lì 02 dicembre 2024
WEB
A Studentesse e Studenti delle classi 5^
OGGETTO: Iscrizioni Esame di Stato A.S. 2024/2025
Si avvisano studentesse e studenti che per accedere all’Esame di Stato è necessario produrre domanda d’iscrizione al Dirigente Scolastico corredata dall’attestazione di versamento di € 12,09 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA”. Il versamento deve avvenire entro e non oltre il 30 dicembre 2024.
La modalità di versamento è la seguente:
- mediante avviso di pagamento (utilizzando il sistema “Pago in Rete”) a valere sul conto corrente 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso indicato di seguito:
percorso: entrare nella piattaforma “Pago in Rete” con il proprio SPID – individuare l’evento – procedere con il pagamento.
Si rimanda alla nota ministeriale 13053 del 14/06/2019 per eventuali esenzioni; in merito, occorre consegnare in Segreteria didattica l’attestazione ISEE unita alla richiesta di esonero.
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art.5 comma 2, D.P.R. 29 OTTOBRE 2012 n.263)
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
A riguardo, l’art. 11 del DPR 263/12 ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite di presenza è il monte ore di lezioni che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
Infine, si fa presente che lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, abbreviati PCTO, costituisce requisito per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo in base all’art. 13, comma 2, lettera c) del D.lgs 62/2017.