Whistleblowing
Procedure e modalità per le segnalazioni di illecito.
Procedure e modalità per le segnalazioni di illeciti e irregolarità – Whistleblowing.
FONTE NORMATIVA
L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.
SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA
Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.
In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
- Penalmente rilevanti
- Attuate in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare
- Azioni che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico
- Azioni che possano arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Istituto
- Azioni che possano arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e
- Azioni che possano arrecare un danno all’ambiente
- Pregiudizio su utenti, dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Istituto.
Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione
- Indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Istituto
- Completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha effettuato la violazione o i fatti segnalati, indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione, indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti etc.)
Le segnalazioni anonime (prive di elementi che consentano di identificare il loro autore), purché recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con abbondanza di particolari.
MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE
L’Istituto mette a disposizione dei propri dipendenti un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole la presente procedura. Il modello è reperibile nel sito web dell’Istituto. La segnalazione va indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, il quale potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle segnalazioni. La segnalazione ricevuta va protocollata in via riservata.
La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:
Mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica certificata vais02700d@pec.istruzione.it.
A mezzo del servizio postale o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “All’attenzione del Dirigente Scolastico – riservata/personale”.
ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Dirigente Scolastico che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna. A tal fine, il Dirigente Scolastico può avvalersi del supporto e della collaborazione, di soggetti interni all’ Istituto o all’occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Corte dei conti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Dirigente Scolastico, in relazione alla natura della violazione, provvederà a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente.
FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
(Ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)
Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
- L’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
- L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso
- Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
- Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:
Vi sia il consenso espresso del segnalante
La contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.
- La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett.a), della l. n. 241/90 s.m.i.
Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
INOLTRE:
Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
Come funziona?
Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione, usando questo modulo, scrivendo:
- alla casella di posta drlo.prevenzionecorruzione@istruzione.it;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite il servizio postale. In questo caso Nel caso in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale, per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.
In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.
Cosa non rientra nel whistleblower?
Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi.
Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria.
Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti.
Segnalazioni generiche e poco circostanziate.
Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.
Indicazioni operative
Rispetto ai lavoratori che svolgono le proprie mansioni o attività presso le istituzioni scolastiche, la Delibera n. 416/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni di fatti che costituiscono illeciti di interesse generale per l’amministrazione scolastica.
Il decreto legislativo n. 24/2023 costituisce la più recente fonte normativa in materia, attuando nell’ordinamento italiano la Direttiva Europea n. 1937/2019, che sostituisce le disposizioni già previste dalla legge n. 179/2017 e dalla L. 190/2012 per il settore pubblico. Le nuove disposizioni rafforzano le tutele vigenti in materia di riservatezza, raccomandando fortemente l’utilizzo di applicazioni web dotate di un protocollo di sicurezza crittografica, idoneo a garantire in modo rafforzato la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.
A tal fine, l’USR per la Lombardia si è dotato di apposita applicazione informatica, che garantisce la tutela della riservatezza dell’ identità del segnalante mediante apposito protocollo di crittografia utilizzato per le segnalazioni che pervengono tramite piattaforma informatica.
È possibile accedere all’applicazione al seguente link: Whistleblowing
MODELLO_PER_LA_SEGNALAZIONE_DI_CONDOTTE_ILLECITE