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Regolamento del Consiglio di Istituto

Il C.d.I. è l’organo di governo della scuola con le attribuzioni previste dall’art.6 del D.P.R. 416, fatte salve le competenze previste per il Preside, per il Collegio dei docenti e per i consigli di classe.

Il C.d.I. è l’organo di governo della scuola con le attribuzioni previste dall’art.6 del D.P.R. 416, fatte salve le competenze previste per il Preside, per il Collegio dei docenti e per i consigli di classe.

Convocazione del C.d.I.         Il consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogni volta che se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta al mese, durante l’anno scolastico.  Il consiglio può essere convocato su iniziativa del Presidente o dietro richiesta scritta:

·        della Giunta Esecutiva;

·        di almeno 5 membri del C.d.I.;

·        del Collegio dei Docenti; 

·        dell’Assemblea d’Istituto degli studenti o dell’Assemblea d’Istituto dei genitori attraverso i rispettivi presidenti;

·        della maggioranza dei rappresentanti di classe eletti secondo il regolamento previsto dagli artt.44 e 45 del D.P.R. del maggio 1974.

Modalità per la convocazione dei Consiglio.   La convocazione deve essere diramata, per iscritto, a cura dei capo dei servizi di segreteria, almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno. Nel caso che all’o.d.g. figuri l’esame dei bilanci (preventivo e consuntivo), copia di detto bilancio dovrà essere allegata all’ordine di convocazione. Copia della convocazione è affissa all’albo della scuola. In caso di urgente necessità è ammessa la deroga a tali termini e la convocazione può essere effettuata per vie brevi.

Formulazione dell’ordine del giorno.   L’o.d.g. è formulato dal Presidente su proposta della G.E.; eventuali argomenti aggiunti possono essere presentati dai singoli consiglieri fino a due giorni dalla data di convocazione. L’eventuale integrazione dell’od.g. deve essere comunicata a tutti i consiglieri.

Sede delle riunioni.  Il consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. Le riunioni hanno di norma la durata massima di tre ore.

Pubblicità delle sedute.  Le sedute del C.d.I. sono pubbliche, salve le eccezioni di legge (quando siano in discussione argomenti concernenti persone). Possono assistere genitori, professori, personale non insegnante, alunni elettori nella scuola. L’ammissione dei pubblico è assicurata in relazione all’agibilità del locale di riunione.

Esperti.   Ai lavori dei C.d.I. possono partecipare, con diritto di parola, senza diritto di voto, Gli esperti previsti dall’art.5 della Legge 11/10/77, n. 748, invitati su proposta anche di un solo consigliere con delibera del C.d.I.

Verbale e pubblicazione degli atti.   Di ogni seduta, a cura dei segretario del C.d.I., è redatto un verbale che deve contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che intervengono nelle discussioni e l’esito di eventuali votazioni.  Chi desidera riprodotto testualmente il suo intervento, deve consegnare al segretario il testo scritto, prima della chiusura della seduta.  Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in segreteria entro cinque giorni dalla seduta.  Le delibere vengono redatte a cura del segretario e pubblicate all’albo della scuola il giorno successivo alla seduta, salvo le riserve dell’ultimo comma dell’art.27 del D.P.R. 416.

Validità delle sedute e delle deliberazione.  Si rimanda all’art.28 del D.P.R. n’416. La maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, indicata nell’art.28 del D.P.R. 416, è da calcolarsi computando come voti validamente espressi anche quelli degli astenuti.

Diritti dei membri del Consiglio.  Ogni membro del C.d.I. può richiedere al Presidente della G.E. informazioni o spiegazioni sulla esecuzione, da parte della Giunta stessa, delle delibere validamente adottate.

Attribuzioni del Presidente.   Il Presidente assicura il regolare funzionamento del C.d.I. e svolge tutte le iniziative necessarie per garantire una gestione democratica della scuola. In particolare:

·        convoca il Consiglio, presiede le riunioni adoperandosi per il regolare svolgimento dei lavori, mette in discussione gli argomenti all’o.d.g., concede la parola ai membri, regola la discussione, proclama l’esito delle votazioni;

·        prende contatti con i Presidenti degli altri istituti ai fini di cui all’art.6 del D.P.R.416 1ettere e,f.(scambi di informazioni ed esperienze, iniziative di collaborazione, partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative…).

Diritti del Presidente.   Il Presidente ha il diritto di libero accesso nella scuola durante il normale orario di servizio. Ha inoltre il diritto di avere, dal Presidente della G.E., tutte le informazioni concernenti i problemi di competenza del Consiglio e di avere a disposizione tutta la relativa documentazione.

Attribuzioni del Vice-presidente.  Il vice-presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Attribuzioni dei Segretario del Consig1io.  Il segretario fa l’appello nominale dei consiglieri, procede alla lettura dei verbale della seduta precedente, collabora con il Presidente in tutte le mansioni a lui affidate, redige il verbale secondo le modalità di cui all’art.5. Può essere coadiuvato da un aiuto nella stesura delle delibere che devono essere pubblicate all’albo della scuola.

Convocazione della Giunta Esecutiva.  La G.E. è convocata dal Preside, almeno due volte al mese, con l’indicazione dell’o.d.g..

Attribuzioni della G.E.   Le sue attribuzioni sono quelle indicate nell’ultimo capoverso dell’art.6 del D.P.R. 416.  La G.E. deve presentare all’esame del C.d.I. il bilancio preventivo entro i termini previsti dal Decreto Interministeriale del 28/5/75 ed eventuali successive modificazioni.

Validità della seduta della G.E.   Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti con la presenza di almeno un membro estraneo all’amministrazione scolastica.

Diritti dei membri della G.E. Ciascun membro della G.E. ha il diritto di libero accesso nella scuola durante le ore di servizio e di avere in visione gli atti relativi all’attività di competenza della G.E. stessa.

Durata in carica.   In caso di decadenza dall’incarico di un membro del C.d.I. o della G.E. per qualsiasi motivo, la surroga o le elezioni suppletive saranno attuate secondo le norme dell’art.22 del D.P.R. 416.  Nel caso dei membri con elezione annuale, gli stessi rimangono in carica fino all’effettuazione delle successive elezioni purché non abbiano perso il requisito dell’eleggibilità.

Modifiche.  Le modifiche al presente regolamento potranno essere approvate solo con la maggioranza di due terzi dei membri del C.d.I.