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Regolamento del Collegio dei Docenti

Regolamento del Collegio docenti APPROVATO IN SEDE DI CD DEL 16 SETTEMBRE 2008

Regolamento del Collegio docenti APPROVATO IN SEDE DI CD DEL 16 SETTEMBRE 2008

Premessa: Le competenze del Collegio dei Docenti

L’introduzione dell’autonomia scolastica ha inciso sui compiti degli OO.CC, tenuti a garantirne l’efficacia “nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione” (art. 16 comma 1 del regolamento dell’autonomia approvato con D.P.R. 8.3.1999 n. 275). Peraltro la stessa disposizione normativa recita che “Il Dirigente Scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. (comma 2).”

Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di successivi provvedimenti normativi (D.Lgs. 16.4.1994) e delle disposizioni del CCNL.

Pertanto, nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio:

          ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante (libertà d’insegnamento ribadita  dalla Costituzione e dagli artt. 26 e 28  CCNL 2006 – 2009)

          ha potere deliberante del piano delle attività: prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” (comma 4, art. 28 CCNL 2006-2009 e ss.mm.ii).

–  in attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano everificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento” (Art 26 CCNL 2006 – 2009 e art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e ss.mm.ii).

– adotta delle iniziative per il sostegno di alunni con disabilità e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);

– delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);

– valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;

– provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

– adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione

– promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto (art. 13 del CCNI 31.08.1999);

– elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto e nella  commissione di garanzia degli alunni;

– elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Essendo state sottratte al collegio dei docenti le competenze “gestionali” in senso stretto, non compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica per specifici compiti di gestione e di organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di collaboratori è quindi una prerogativa del Dirigente Scolastico, mentre al Collegio compete la nomina dei responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999).

Il Collegio dei Docenti, inoltre, formula proposte  e pareri al  Dirigente scolastico:

a) sui criteri per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);

b) su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);

c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).

 

TITOLO I

Convocazione

 Art. 1  Composizione, insediamento, convocazione.

Il Collegio dei docenti è composto dagli insegnanti a qualunque titolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Esso si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce, in seduta ordinaria, secondo un calendario annuale proposto dal Dirigente scolastico e approvato dal Collegio stesso. 

Il Collegio può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Dirigente scolastico o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L’avviso di convocazione del Collegio, diretto ai singoli membri, deve essere dato con almeno cinque giorni di preavviso. Nell’avviso stesso deve essere indicato l’ordine del giorno e l’ora di chiusura della seduta. Il Dirigente scolastico provvederà, alla notifica dell’avviso di convocazione, a mettere a disposizione la documentazione necessaria alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

Se la  discussione dei punti all’ordine del giorno del Collegio non si esaurisce entro l’ora prevista, il Dirigente scolastico sottopone a votazione la prosecuzione della riunione per una durata che non può essere superiore a trenta minuti.

Nel caso in cui la seduta venga aggiornata per il mancato esaurimento della discussione dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente scolastico stabilisce e comunica immediatamente la data di una nuova convocazione, da tenersi comunque entro dieci giorni dalla data della riunione oggetto di aggiornamento.

 

Art. 2.  Validità della riunione

Per la validità dell’adunanza del Collegio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Il Dirigente scolastico dichiarerà aperta la seduta solo dopo aver verificato il quorum di cui sopra.

Ogni componente del Collegio può, in ogni momento della seduta, richiedere la verifica del numero  legale.

 

Art. 3. Ordine del giorno

La trattazione dei punti all’ordine del giorno avviene secondo l’ordine prestabilito nell’avviso di convocazione. In caso di necessità il Dirigente scolastico può mutare tale ordine, comunicandone i motivi al Collegio prima dell’inizio dei lavori. All’inizio dei lavori, ogni docente, tramite mozione, può chiedere che venga votato, fornendone adeguata motivazione,, un diverso ordine di trattazione degli argomenti.

L’ordine del giorno comunicato all’atto della convocazione della riunione può essere integrato o modificato, fatta salva la durata prevista, entro i tre giorni che precedono l’inizio della seduta. Le integrazioni e le modifiche, che saranno rese note con le medesime modalità previste per la convocazione, possono essere disposte dal Dirigente scolastico o richieste da un decimo dei membri del Collegio. Le integrazioni possono essere, oltre che mozioni, anche interrogazioni (richieste di chiarimento) riguardanti delibere adottate, adottande e i relativi processi di esecuzione.

  

TITOLO II

Svolgimento della seduta

Art. 4. Verbale

La verbalizzazione di ogni seduta è affidata dal Dirigente scolastico a un membro del collegio, che assume la funzione di segretario.

Il verbale, una volta redatto, è affisso all’albo entro dieci giorni dal termine della seduta cui si riferisce. Ogni riunione, ad eccezione della seduta di insediamento, inizia con l’approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale dell’ultimo collegio dell’anno scolastico è approvato, comunque prima della fine dell’anno scolastico, con modalità che saranno decise di volta in volta dal Collegio stesso.

Se per questioni legate alla tutela della privacy il dirigente scolastico ritiene di non pubblicare in tutto o in parte il verbale di una seduta, esso dovrà essere letto, prima dell’approvazione, all’inizio della seduta successiva. La versione integrale del verbale viene depositata nell’ufficio del Dirigente Scolastico ed è a disposizione per la consultazione da parte dei docenti.

Il verbale è redatto in modo da riportare le delibere approvate e i punti della discussione affrontata. La citazione testuale degli interventi dei singoli sarà riportata su esplicita richiesta dell’interessato  che presenterà al segretario memoria scritta del proprio intervento da inserire a verbale.

  

Art. 5.  Svolgimento della seduta

La direzione della discussione è di competenza del Dirigente scolastico del Collegio, che cura l’osservanza del regolamento e, dopo ogni votazione, ne proclama al Collegio l’esito. L’attività di direzione della discussione può essere delegata dal Dirigente scolastico a un membro del Collegio.

Il Dirigente scolastico ammette alla discussione e alla votazione mozioni, anche d’ordine, su ogni singolo punto all’ardine del giorno, purché presentate prima che sia dichiarata conclusa la trattazione del punto stesso. Le richieste di intervento vanno rivolte al Dirigente scolastico che provvede a concedere la parola.

Nessun docente può, di norma, parlare più di una volta per ogni punto all’O.d.g., oltre all’eventuale dichiarazione di voto. La durata degli interventi nella discussione. non può superare, di norma,  i 5 minuti per ogni punto al’O.d.g.. Le richieste di chiarimento non costituiscono intervento.

Il docente che presenta una proposta di delibera ha a disposizione, se necessario,  altri 3 minuti per eventuali chiarimenti. Ogni docente deve rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente ha la facoltà di togliere la parola.

Al termine della discussione di ogni singolo punto all’ordine del giorno, il Dirigente scolastico sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se richiesto dalla natura dell’argomento trattato, le sottopone a votazione.

 
 

TITOLO III

Votazioni e deliberazioni

Art. 6. Votazioni e deliberazioni.

Di  norma le votazioni avvengono per alzata di mano. Si ricorre alla votazione segreta quando è prevista dalla normativa, e comunque tutte le volte in cui si tratti di singole persone o di casi personali.

Su decisione del Dirigente scolastico, o su richiesta di un decimo dei membri del Collegio, si procede alla votazione per appello nominale.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.

Ogni membro del Collegio può fare una dichiarazione di voto (o dei motivi dell’astensione), che in ogni caso non è obbligatoria.

Salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza 

In caso di votazione segreta, le schede bianche o nulle saranno equiparate a voti di astensione.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Dirigente scolastico.

Qualora, per gravi motivi, il dirigente sospendesse l’esecuzione delle deliberazioni del Collegio, ne darà comunicazione al Collegio stesso.

 Art. 7  Funzioni strumentali al PTOF.

Il Collegio dei docenti decide i criteri e le modalità per l’assegnazione delle Funzioni strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

L’attribuzione delle Funzioni strumentali da parte del Collegio è effettuata con votazione segreta.

Nell’ultimo Collegio dell’anno scolastico ogni Funzione strumentale presenta al Collegio una relazione scritta relativamente all’attività svolta.

   

TITOLO IV

Articolazioni

 Art. 8  Commissioni e dipartimenti disciplinari

Il Collegio può  articolarsi in Commissioni e dipartimenti disciplinari, che svolgono azione preparatoria delle deliberazioni conclusive che restano sempre di competenza del Collegio in seduta plenaria.

Il numero e le funzioni delle Commissioni vengono decisi dal Collegio all’inizio dell’anno scolastico.

Il Collegio può anche costituire dei gruppi di lavoro con incarichi specifici.

  

TITOLO V

Norme finali

Art. 9  Modifiche al regolamento e rinvio

Il presente regolamento può essere modificato su proposta scritta del Dirigente scolastico o da almeno un decimo dei componenti del Collegio.

La proposta di modifica dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ed entra in vigore dalla seduta del Collegio successiva a quella dell’approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.