CIRC. N. 162 ISCRIZIONI ESAMI DI STATO 2021-22
Iscrizioni Esame di Stato A.S. 2021/2022 per gli studenti dell’ ultimo anno di corso
Circ. n. 162
Busto Arsizio, lì 16 novembre 2021
WEB
Agli Studenti dell’ultimo anno di corso
OGGETTO: Iscrizioni Esame di Stato A.S. 2021/2022
Si avvisano gli studenti che per accedere all’Esame di Stato è necessario produrre domanda d’iscrizione al Dirigente Scolastico corredata dall’attestazione di versamento di € 12,09 intestato a “AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA”, entro e non oltre il 06 dicembre 2021.
Le modalità di versamento sono le seguenti:
- con bollettino postale sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (precisare la causale), disponibile solo ed esclusivamente presso gli Uffici Postali;
- con bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 – Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse Scolastiche (precisare la causale). La ricevuta che verrà consegnata deve essere già nella versione “bonifico eseguito”.
- utilizzando il modello F24 (come da risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che si allega).
Si rimanda alla nota ministeriale 13053 del 14/06/2019 per eventuali esenzioni; occorre peraltro consegnare in Segreteria didattica l’attestazione ISEE.
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art.5 comma 2, D.P.R. 29 OTTOBRE 2012 n° 263)
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.
A riguardo, l’art. 11 del DPR 263/12 ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite di presenza è il monte ore di lezioni che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato.
Allegato: CIRC. N. 162 ISCRIZIONI ESAMI DI STATO 2021-22
Risoluzione:Risoluzione 106_E tasse scolastiche DEF del 17_12_2019