Regolamento digitale DaD-DDI
Si porta a conoscenza di tutti quanto previsto dal codice civile, dalla legge e dal codice penale riguardo a comportamenti scorretti che potrebbero accadere durante la didattica a distanza. In particolare:
- vietato utilizzare il ritratto di qualcun altro senza il suo consenso – diritto alla riservatezza, diritto all’immagine (art. 10 codice civile).
“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”
“ll ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente” ( art. 96 legge sul diritto d’autore)
- vietato diffondere codici di accesso alle videolezioni senza autorizzazione (art. 615 quater del codice penale)
“Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (1)
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell’articolo 617quater. “
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L 23/12/1993 n. 547.
- vietato intromettersi, anche con account personali, nelle video lezioni (art. 615 ter e 617 quater codice penale)
Art. 615 ter: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza )ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Art. 617 quater: “Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.alvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d´ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso
- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità ;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- Da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”
Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e aver ottenuto l’esplicito consenso. ( Garante Privacy)
Si rimanda inoltre ai regolamenti di Istituto e e alle informative privacy pubblicate nelle sezioni dedicate della HomePAGE