circ.42 – richiesta di autorizzazione del personale ad altro incarico
richiesta di autorizzazione del personale ad altro incarico
Circ. n. 42 Busto A. li, 18/09/2015
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Ai Sigg. Docenti
Al personale ATA
OGGETTO: richiesta di autorizzazione del personale ad altro incarico
Si ricorda ai sigg. docenti ed ATA che ai sensi della norma vigente è obbligo chiedere
autorizzazione per svolgimento altro incarico lavorativo al Dirigente scolastico.
Si riporta di seguito la sintesi della normativa vigente:
CRITERI PER LA AUTORIZZABILITA’:
la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate
sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per
l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con
l’impiego;
il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento
della pubblica amministrazione;
la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di
servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il
Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore
al 50%:
le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la
partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di
associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali;
la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga
percepito unicamente il rimborso spese;
tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di
fuori ruolo;
gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa
non retribuita per motivi sindacali;
la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in
accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale
versato);
gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano
con l’attività principale;
le collaborazioni plurime con altre scuole;
la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di
tipo non continuativo;
l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
gli incarichi presso le commissioni tributarie;
gli incarichi come revisore contabile.
Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da
parte del Dirigente Scolastico l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni
che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio
all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con
l’orario di insegnamento e di servizio.
Inoltre l’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori
limitazioni:
1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni
pubbliche
2. che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica
amministrazione.
Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come
modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140. Infine perché l’attività possa considerarsi di tipo
libero professionale è necessario che sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o
ad un elenco speciale.
I dipendenti a part-time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad
esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un’altra attività lavorativa sia
come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a
condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di
servizio del dipendente.
Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali
non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e
non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica
amministrazione (comma 56 bis dell’art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28
maggio 1997 n. 140).
Le richieste inoltrate ai dirigente debbono essere compatibili su responsabilità del richiedente con
quanto sopraindicato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boracchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993
CIRC. N. 42 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE AD ALTRO INCARICO